ai fini della
configurabilita' della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui
accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede
di legittimita' se logicamente e congruamente motivato: a) la molteplicita' dei comportamenti a
carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in
essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalita' del dipendente; c) il nesso eziologico tra la
condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrita' psico-fisica
del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioe' dell'intento persecutorio.
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demansionamento mobbing sanzioni disciplinari