Ai fini del controllo del giustificato motivo oggettivo di #licenziamento, in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di #riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della #scelta effettuata a valle con la soppressione di un unico posto di #lavoro, diventa necessario approfondire (ed è onere del #datore di lavoro indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato #lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se vi sono ruoli comparabili.
↔ Le ragioni della decisione:
Nel caso di specie la Corte di #merito - ad avviso della #Cassazione - ha violato le regole in materia di accertamento del necessario collegamento causale tra la ragione #oggettiva addotta e la soppressione del posto di #lavoro, e dell'effettività della ragione economica "comunque addotta" dal datore di lavoro a fondamento del #licenziamento per motivi economici.
Posto che – prosegue la Suprema Corte - se è stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro di indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se si trattava di ruoli comparabili in quanto parimenti non previsti in #organico.
Ciò del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul #GMO in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la #soppressione del unico posto di lavoro (peraltro già soppresso precedentemente, nel caso di specie); senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la #discrezionalità delle scelte datoriali.
GMO