La Cassazione, con ordinanza n. 6468 del 12 marzo 2024, consolida l’indirizzo per cui l’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ex lege n. 104/92, per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, costituisce giusta causa di licenziamento in quanto viola le finalità per cui il beneficio è concesso. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso ex L.104/92, deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla tematica dei licenziamenti disciplinari intimati a causa dell’utilizzo di permessi ex art. 33, l. n. 104 del 1992 per finalità diverse da quelle della cura del disabile. La fattispecie è quella dell’abuso del diritto con riferimento all’uso improprio delle prestazioni assistenziali da parte dei lavoratori. Sul punto esiste un orientamento di particolare rigore che fa proprio leva sul “disvalore sociale” della condotta che contrasta col “minimo etico” preteso dal lavoratore funzionalmente collegato, non solo agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ma anche con quelli che sono connaturati all’appartenenza ad una comunità. In tal senso, tra le prime ad occuparsi della questione, si segnala Cass. 4.3.2014 n. 4984, che ha trattato il noto caso di utilizzo deii permessi ex lege n. 104/1992 per partire in vacanza con degli amici per un lungo fine settimana; seguita da Cass. 30.4. 2015, n. 8784, ove il prestatore ha abusato del diritto utilizzando il permesso per partecipare ad una “serata danzante”. Si indicano sul punto anche: Cass. 06 maggio 2016, n. 9217, nonché, in senso conforme, Cass. 22.03.16, n. 5574, Cass. 13.9.2016, n. 17968.
Tuttavia, occorre segnalare che secondo Cass. 17968/16, vi è abuso del diritto “ove il nesso causale manchi del tutto” tra assistenza del disabile e assenza dal lavoro, ciò giustificando il recesso per lesione della buona fede del diritto. Ciò perché volendo aderire alla tesi che l’assistenza deve essere continua ed esclusiva, di certo non si può pretendere che essa si espleti ininterrottamente per l’intera giornata (cfr. Cass. 31.01.2017, n. 2600). Orientamento questo confermato, successivamente, da Cass. 19.06.2020, n. 12032, Cass. 12.08.2020, n. 16930 e Cass. Ord. 25.09.2020, n. 20243.
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