Questa Corte è costante nell’affermare che, una volta
accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al
datore di lavoro, il quale se non può provare di aver
corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la
normale documentazione liberatoria rappresentata dalle
regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente,
deve fornire idonea documentazione dei
relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai
singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992).
4. L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1
della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare
ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione
della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di
tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene
alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono
sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove
il lavoratore ne contesti la corrispondenza
alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo
di tale non corrispondenza può incombere
sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della
documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte
del dipendente, spettando in caso diverso al datore
Firmato Da: SECCHI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58259cabe729f6b3706ddb96e6ff710c
Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: fe51f5a0767894c87756bedad83caf5
Numero registro generale 10638/2023
Numero sezionale 807/2024
Numero di raccolta generale 10663/2024
Data pubblicazione 19/04/2024
4
di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti
(Cass. n. 1150 del 1994).
5. La Corte territoriale, con valutazione di merito insindacabile
in questa sede di legittimità, ha accertato che la
documentazione prodotta dal datore di lavoro (busta paga,
bonifici) non era sufficiente a provare l’estinzione del debito
riportato nella busta paga di novembre 2015.
6. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione
ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto
nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova
ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo
le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla
differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece
laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice
abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107
del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020),
mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo
ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio,
interamente gravante sul datore di lavoro che intendeva
liberarsi dell’obbligo retributivo.
retribuzione prova pagamento datore