Con recente sentenza la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente che aveva effettuato e poi diffuso tramite il suo profilo Facebook una registrazione con un collega, all'insaputa di quest'ultimo, ritenendo la registrazione stessa non funzionale a una necessità difensiva.
In sostanza, secondo i Giudici di legittimità, sebbene una registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, non sia in assoluto abusiva e illegittima, ben potendo rientrare nell'ambito della protezione fornita dall'art. 54-bis d.lg. n. 165 del 2001, affinché ciò avvenga occorre una necessità difensiva, nel senso che il dato raccolto di nascosto sia ad esempio pertinente ad una difesa incentrata su un intento di rappresaglia per effetto della segnalazione, da sostenere nel processo ed il mezzo utilizzato non ecceda l'esercizio di tale diritto di difesa.
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