Secondo la decisione impugnata, anche volendo sussumere la fattispecie nel danno da custodia di animale, la danneggiata non ha provato di aver guidato, in quel momento, con particolare prudenza né che la condotta dell'animale selvatico sia stata imprevedibile e inevitabile nonostante ogni cautela.
I giudici di legittimità rilevano come una simile ricostruzione sia completamente errata, infatti, il danneggiato deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, provando:
la dinamica del sinistro,
il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito,
l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. 13848/2020).
Invece, il danneggiante deve allegare la prova liberatoria, ossia il caso fortuito, come l’imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Nel caso in esame, spettava alla Regione provare l'imprevedibilità dell'attraversamento della strada da parte dell'animale come prova liberatoria volta ad escludere la responsabilità. Parimenti, la prova che il danno sia avvenuto a causa della condotta colpevole del danneggiato, come la sua guida imprudente, rientra pur sempre nella prova del caso fortuito gravante sull’ente.
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