08/07/2024


la Cassazione afferma che il dipendente che pone in essere atteggiamenti ostruzionistici rispetto all’operato aziendale lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario e, pertanto, è passibile di licenziamento. Il fatto affrontato Il lavoratore, dipendente di una società partecipata dedita all’igiene urbano, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi rifiutato di svolgere la prestazione richiesta e per aver, così, causato un ingente danno alla società datrice. La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la condotta contestata non sussumibile nel concetto di mera insubordinazione, in quanto caratterizzata da un grave e consapevole inadempimento tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. L’ordinanza La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale. Secondo i Giudici di legittimità, si va oltre questo concetto ogniqualvolta si è in presenza di un grave e consapevole inadempimento dei compiti assegnati, caratterizzato da un comportamento ostruzionistico del lavoratore. Per la sentenza, un comportamento di tal genere che è articolato e complesso, avendo natura commissiva ed omissiva, non può inquadrarsi nel mero rifiuto ad adempiere alle direttive dell’impresa ovvero in una correlata condotta finalizzata unicamente a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali, bensì integra atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole e non disponibile. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.


licenziamento

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