È ritorsivo, e dunque soggetto alla reintegra del dipendente, il licenziamento per crisi aziendale che in realtà trova motivazione nella mancata disponibilità del lavoratore di trasformare il contratto a tempo pieno in part-time.
Viene così respinto il ricorso di un’azienda che opera nel settore dei supermercati contro la decisione della Corte d’Appello che aveva sottolineato come il licenziamento difettasse del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore.
Da un lato non si era registrato il “costante andamento negativo” del reparto in cui il lavoratore presta servizio, dall’altro non era stata dimostrata l’impossibilità del repêchage . L’insussistenza del motivo oggettivo rivelava “l’esclusiva finalità ritorsiva del licenziamento”, una volta accertate la contiguità temporale rispetto al rifiuto del part-time e l’iniziativa disciplinare che ne era conseguita.
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