Il Tribunale di Milano, Sez. lav., con la sentenza 19 giugno 2024, n. 3143, nel pronunciarsi in materia di responsabilità solidale in caso di appalto di opere o servizi, ha confermato l’orientamento secondo cui la decadenza del diritto di azione nei confronti della committente può essere impedita anche con comunicazione stragiudiziale inviata alla committente stessa entro il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.
La committente, però, risponde solo dei crediti di natura strettamente retributiva maturati dal personale dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
La sentenza offre, poi, un’interessante disamina dei criteri utili per distinguere contratto di appalto e contratto di trasporto.
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