20/09/2024


la Cassazione afferma che, nel rapporto di agenzia, l’indennità relativa al patto di non concorrenza può essere erogata anche attraverso un compenso di natura provvigionale, con anticipi in corso di rapporto, salvo conguaglio finale. Il fatto affrontato L’agente ricorre giudizialmente al fine di chiedere il pagamento dell'indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale di durata biennale a seguito delle dimissioni rassegnate il 1° luglio 2020. La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che l’indennità in questione non dovesse essere corrisposta separatamente dalle provvigioni ed al termine del rapporto di agenzia. L’ordinanza La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la corresponsione di una indennità all'agente non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post-contrattuale. Invero, per la sentenza, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale. Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, se è derogabile la dazione dell’indennità quale corrispettivo per l’impegno assunto dall’agente è, a maggior ragione, derogabile la modalità di liquidazione e di pagamento della stessa. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’agente e conferma la legittimità della clausola inerente la liquidazione anticipata dell’indennità in corso di rapporto.


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