Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”.
Il fatto affrontato
Il dipendente, socio e lavoratore presso una cooperativa, ricorre giudizialmente per ottenere il pagamento – tra le altre cose – del trattamento di fine rapporto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il TFR non è mai assorbibile in ragione delle somme globalmente corrisposte al lavoratore, in eccedenza rispetto alle previsioni del CCNL applicabile.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che ai soci lavoratori di cooperativa si applicano anzitutto le speciali regole previste dalla Legge 142/2001.
In aggiunta a queste, continua la sentenza, si applicano le regole comuni previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore come delineata dalla citata legge 142/2001.
Secondo i Giudici di legittimità, da un lato, all’interno di detta normativa non si rinviene alcuna speciale previsione circa l’attribuzione del diritto al TFR e, dall’altro lato, non vi sono presupposti per affermare che il riconoscimento del trattamento di fine rapporto sia incompatibile con la posizione di socio lavoratore di cooperativa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla cooperativa, confermando il diritto del socio lavoratore a vedersi riconosciuto il TFR.
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