La conciliazione “tombale” in sede protetta non impedisce la successiva rivendicazione della natura subordinata del pregresso rapporto di lavoro, trattandosi di valutazioni giuridiche non vincolanti né confessorie.
È questo il principio espresso dalla recente pronuncia della Cassazione n. 26891/2024, secondo la quale, è ben essendo possibile che nel contenuto complessivo di una transazione si distingua anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente. In tal caso, le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, purché abbiano ad oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate sub specie facti (quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa) e non già valutazioni giuridiche.
Secondo principio consolidato da epoca risalente nella giurisprudenza di legittimità, la transazione con la quale il lavoratore riconosca il carattere autonomo, anziché subordinato, del rapporto di lavoro intercorso con la controparte fino ad una certa data, da cui essa si obblighi ad assumerlo, resta soggetta alla disciplina dell'art. 2113 c.c. solo per la parte di rinuncia del lavoratore a diritti già acquisiti e non anche per la parte di rinuncia a diritti non ancora maturati.
In particolare, la categoria dei diritti indisponibili – cui si applica, qualora abbiano formato oggetto di rinunzie o transazioni, l'art. 2113 c.c. – comprende non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, alla luce della ratio sottesa alla disposizione codicistica a tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria.
I suenunciati principi di diritto, applicati alle conciliazioni in sede sindacale tra le parti del 9 gennaio 2015 e del 15 dicembre 2017 – di concorde cessazione del rapporto fino a quel momento decorso e di avvio, con effetto novativo di una collaborazione di analoga natura (così al penultimo capoverso di pg. 10 della sentenza) e correttamente interpretate, tanto dall’ordinanza in fase sommaria tanto dalla sentenza in quella di opposizione, come esclusivamente regolanti i diritti maturati fino alla loro stipulazione, ma non preclusivo dell’accertamento della natura del rapporto dal momento della loro sottoscrizione fino alla data del recesso, neppure oggetto di impugnazione dal lavoratore e pertanto, la disciplina dell’art. 2 d.lgs. 81/2015.
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