La Corte di Cassazione, ha stabilito che è illegittima la proroga di un contratto a termine (con conseguente trasformazione a tempo indeterminato) che non si limita a prolungare, senza soluzione di continuità, la durata del rapporto precedente, ma con la quale vengono rinegoziate le condizioni e i termini del rapporto (nel caso di specie la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, con variazione delle mansioni e modifica della retribuzione), trattandosi di rinnovo richiedente l’apposizione di una causale.
La proroga e il rinnovo esprimono concetti differenti, nello specifico:
· con la proroga viene prolungata l’efficacia di un contratto in essere, proseguendone l’esecuzione oltre la scadenza originaria, con una modifica limitata unicamente alla durata del rapporto preesistente;
· con il rinnovo la volontà delle parti non incide soltanto sulla durata ma sulla stessa identità causale del rapporto, attraverso una rinegoziazione più o meno ampia del contratto, con carattere novativo o modificativo.
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