Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Milano, nel confermare la pronuncia di primo grado che aveva negato a un lavoratore il diritto – nei confronti del nuovo appaltatore/datore di lavoro – alle differenze retributive derivanti da un superiore inquadramento (riconosciuto da una sentenza della stessa Corte nei confronti del precedente datore di lavoro/appaltatore), ha enunciato un importante principio di diritto (ribadito in altri “precedenti” giurisprudenziali): nel caso di cambio appalto ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/03, diversamente dal trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ., si instaura un nuovo rapporto di lavoro con effetto novativo, impermeabile alle vicende del precedente rapporto.
Pertanto, una sentenza che riconosce un determinato inquadramento nell’ambito del precedente rapporto di lavoro non può fare stato nei confronti del nuovo datore di lavoro, rimasto estraneo a quel giudizio.
La controversia aveva ad oggetto un caso di successione negli appalti, nel cui ambito il lavoratore ricorrente asseriva che l’inquadramento superiore riconosciutogli giudizialmente con riferimento al precedente rapporto di lavoro dovesse automaticamente applicarsi anche al nuovo rapporto instaurato con l’azienda subentrante nell’appalto.
La Corte, nel rigettare le censure mosse dal lavoratore alla motivazione della sentenza di primo grado, dopo avere enunciato il summenzionato principio di diritto, ha evidenziato che la clausola dell’accordo sindacale, in forza della quale è avvenuto il “passaggio” dei lavoratori già impiegati nell’appalto alle dipendenze del nuovo appaltatore e che prevedeva l’impegno all’assunzione da parte di quest’ultimo “alle stesse condizioni”, va interpretata considerando l’inquadramento formalmente attribuito a detti lavoratori così come risultante da un elenco allegato al verbale di accordo sindacale al momento del cambio appalto, non quello successivamente riconosciuto in via giudiziale in relazione a vicende lavorative riguardanti il precedente rapporto (a cui il nuovo appaltatore era estraneo).
Per ottenere un inquadramento superiore nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro, il lavoratore avrebbe quindi dovuto dimostrare in giudizio l’effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello rivendicato, cosa che nel caso di specie l’interessato non ha fatto (non avendo formulato istanze istruttorie finalizzate a fornire detta prova).
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