📜 Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 10128 del 10 dicembre 2024, ha fatto chiarezza su un tema cruciale: la genuinità dell’appalto e i limiti del controllo del committente sui lavoratori dell’appaltatore.
🔍 Il caso
Un contratto tra un’impresa appaltatrice e Poste Italiane prevedeva una cosiddetta "𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨", che consentiva al committente di richiedere l’allontanamento immediato di un lavoratore “𝐧𝐨𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐨” per comportamenti considerati scorretti o inadeguati.
⚠️ Cosa ha rilevato il Tribunale?
• Questa clausola attribuiva al committente un potere arbitrario sui dipendenti dell’appaltatore, equiparabile a un controllo disciplinare.
• Di fatto, si trattava di una forma mascherata di licenziamento, che escludeva qualsiasi autonomia decisionale da parte dell’appaltatore.
⚖️ La pronuncia
Il Tribunale ha dichiarato l’appalto non genuino: il committente esercitava poteri direttivi e disciplinari sui lavoratori, svuotando l’autonomia dell’impresa appaltatrice e trasformando il rapporto in una interposizione illecita di manodopera.
🔔 Perché questa sentenza è importante?
La "clausola di non gradimento" espone l’appaltatore a rischi concreti:
• Impugnazioni da parte dei lavoratori trasferiti o licenziati per soddisfare richieste del committente.
• Conseguenze legali rilevanti, tipiche dei casi di appalto non genuino.
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