30/12/2024


Con l’ordinanza n. 33531 del 20.12.2024, la Cassazione afferma che la genericità della contestazione che impedisce al lavoratore di difendersi è da equiparare all’insussistenza dei fatti addebitati con conseguente diritto del dipendente alla reintegrazione. Il fatto affrontato Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a causa della carente attività di supporto svolta nei confronti della società alla quale l’azienda datrice aveva commissionato un importante software gestionale. La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, stante la genericità della contestazione disciplinare, connotata dalla totale indeterminatezza delle condotte disciplinarmente rilevanti ascritte al ricorrente. L’ordinanza La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, al fine di evitare la genericità della contestazione, la società avrebbe dovuto individuare l’esatto ambito di attività del lavoratore con i relativi compiti e, soprattutto, precisare quali difformità fossero riconducibili alla responsabilità del medesimo. Secondo i Giudici di legittimità, invece, la contestazione che ha portato all’impugnato licenziamento era totalmente sprovvista del requisito della specificità, tanto da impedire in modo radicale l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore. Per la sentenza, tale fattispecie equivale alla ipotesi di illegittimità del licenziamento per inesistenza dei fatti contestati che porta alla reintegra del dipendente. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso.


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