13/01/2025


Il tema della responsabilità professionale dell'avvocato è caldo, ed emerge dall'esame del contenzioso che grava sui ruoli dei giudici. Tra tali controversie frequenti sono quelle in cui viene contestata al professionista una responsabilità omissiva: aspetto, questo, che comporta specifici riflessi sul perimetro dell'onere della prova e sulla sua ripartizione. Come ho provato a ricostruire in un mio recente articolo pubblicato sul n. 1/2024 della Rivista Scientifica "Il Processo" (dal titolo "Giudizio prognostico sull’infondatezza dell’eccezione ed esclusione della responsabilità dell’avvocato") che prende spunto da una interessante decisione in tema del Tribunale di Bologna (n. 1010/2023) relativa ad una vicenda in cui, al fine di paralizzare la richiesta di pagamento del compenso avanzata dal legale, gli veniva opposto un inadempimento ai suoi doveri professionali) onde pervenire ad affermare la responsabilità dell’avvocato per colpa omissiva, occorre formulare un giudizio prognostico circa l’esito che l’attività che si assume omessa avrebbe ottenuto, se invece svolta. Tale giudizio, seppur non richiede il riconoscimento di una sostanziale certezza in ordine alla sussistenza del nesso eziologico, necessita comunque di una prova che assurga al livello dimostrativo della preponderanza dell’evidenza (il c.d. “più probabile che non”) perché solo in tal caso potrà dirsi dimostrata la colpa professionale dell’avvocato, per violazione dei suoi doveri di diligenza, e la conseguente esistenza di un danno risarcibile. In mancanza di simile prova, non vi è alcun margine per parlare di responsabilità professionale, né tantomeno di danni risarcibili. Una tipologia di controversie indubbiamente in aumento, a mio avviso - e senza che tanto possa ritenersi una giustificazione, tutt'altro - in ragione dell'obbligo assicurativo del professionista, che induce il cliente insoddisfatto dell'esito della lite (che magari era persa ab origine, e che il medesimo, pur essendo stato espressamente informato, dissuaso e sollecitato, per iscritto, dal suo legale, attraverso la rappresentazione di tutte le questioni di fatto o diritto ostative al raggiungimento dell’obiettivo, a non intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito con elevata probabilità non favorevole, aveva comunque voluto procedere) a cercare di "recuperare" per altra via quanto non era riuscito a conseguire attraverso la causa. Ferma ovviamente la valutazione del singolo caso concreto (non potendosi escludere che, magari, un legale ometta tale informativa, sollecitazione, dissuasione) non può però ritenersi ammissibile in astratto un simile atteggiamento, che finisce per equiparare lo sventurato professionista (ed il suo assicuratore r.c., in conseguenza) alla famosa "deep pocket", ben nota ai cultori dell'analisi economica del diritto, sulla quale far traslare il costo economico di una iniziativa giudiziaria che, magari, non avrebbe mai dovuto essere intrapresa, o comunque non continuata.


responsabilità professionale avvocato

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