12/02/2025


Con recente decisione (Cass. civ., sez. II, 18.1.2025, n. 1254) la S.C. ha esaminato il tema dell'utilizzabilità delle chat whatsapp come prova nel processo civile, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto utilizzabile, come elemento di prova, un messaggio whatsapp inviato dal debitore. La S.C. ha stabilito che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono pienamente utilizzabili quale prova documentale e possono essere legittimamente acquisiti con la mera riproduzione fotografica degli screenshot. La Corte in tal modo ha “sdoganato” il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. 11197/2023) con specifico riguardo al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, evidenziando come esso sia suscettibile di generalizzata applicazione. I messaggi in questione sono stati ricondotti dalla Corte nel perimetro applicativo dell’art. 2712 c.c., disposizione che disciplina le riproduzioni meccaniche, stabilendo che le riproduzioni informatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come il messaggio whatsapp utilizzato era risultato carente di autonoma valenza decisiva, avendo invece assunto valenza di elemento indiziario idoneo a confermare l'attendibilità di una deposizione testimoniale raccolta nel corso del giudizio. Affinchè possa venire riconosciuta la validità probatoria di tali conversazioni occorre, per i giudici di legittimità, un riscontro della provenienza e dell'attendibilità dei messaggi. Rispetto alla posizione della parte processuale nei cui confronti ne venga invocata l’efficacia probatoria, la Corte affermato che tale soggetto può difendersi contestandone l'efficacia probatoria in due modi: i) disconoscendo la conformità dei contenuti ai fatti rappresentati; ii) contestandone l'utilizzabilità processuale. A tale ultimo proposito, però, occorre tenere presente che, a meno che la seconda tipologia di contestazione si fondi su un fatto processuale che lo consenta (ad esempio, la tardiva produzione del messaggio, per essere stato versato in atti dopo lo spirare delle preclusioni di rito, che rappresenta indubbiamente il presupposto per eccepire l’inutilizzabilità a fini di prova) la mera contestazione della sua utilizzabilità processuale del potrebbe non essere sufficiente ad invalidarne l’efficacia probatoria, ove non si accompagni ad una specifica contestazione sulla natura artefatta del contenuto, come del resto ha riconosciuto la Corte, rilevando che il ricorrente si era limitato a contestare l'utilizzabilità processuale del messaggio senza mettere in discussione l'autenticità del contenuto. Una decisione che mostra come si stia radicando un orientamento che attribuisce una sempre maggiore valenza alla prova c.d. “digitale” e che necessita indubbiamente di essere tenuto in opportuna considerazione.


whatsapp prova civile

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