E’ stato, inoltre,
Numero di raccolta generale 31367/2025
sottolineato (Cass. n. 29101/2023 cit.) che -in relazione alla
Data pubblicazione 01/12/2025
tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della
tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining -
quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente,
sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la
violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello
dell’ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità,
l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica;
la reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della
condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul
quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi
protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso
può restare senza la minima reazione e protezione
rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo
o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità
contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver
ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.
mobbing straining suscettibilità lavoratore