Con sentenza del 12 gennaio 2026, il Tribunale di Bari, in una controversia patrocinata dallo studio, con le avvocate Maria Antonietta Fatigato e Alessandra Pia Resta, ha affrontato il tema delle assenze per malattia nell’ambito di un licenziamento per giusta causa, rigettando il ricorso del lavoratore.
Il Tribunale ribadisce anzitutto che il certificato medico non rende automaticamente “giustificata” l’assenza. Il lavoratore resta infatti tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali di comunicazione preventiva e di tempestiva trasmissione del numero di protocollo del certificato. La loro violazione conserva autonoma rilevanza disciplinare, anche in presenza di uno stato di malattia accertato.
Sul piano procedurale, viene confermato che l’audizione orale del lavoratore non è una fase necessaria del procedimento disciplinare, ma solo eventuale. In assenza di una richiesta tempestiva, o in caso di mancata presentazione ingiustificata, non si determina alcun vizio del procedimento.
La sentenza si sofferma poi sul rapporto tra malattia e licenziamento, chiarendo che lo stato morboso non impedisce il recesso per giusta causa. Il divieto opera esclusivamente nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, restando legittima l’intimazione del licenziamento quando la condotta addebitata sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto
Infine, il Tribunale valorizza la valutazione complessiva delle condotte: in presenza di plurimi episodi disciplinari, soprattutto se preceduti da sanzioni conservative non impugnate, il giudizio sulla gravità e sulla lesione del vincolo fiduciario deve essere globale e non atomistico.
Una decisione che richiama l’attenzione sull’importanza degli obblighi di correttezza e collaborazione del lavoratore e sulla centralità della valutazione concreta della giusta causa.
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