26/01/2026


ordinanza Cass. 11 novembre 2025, n. 29741, con cui la Suprema Corte ribadisce, con particolare chiarezza, che nel rito del lavoro il sistema delle preclusioni istruttorie non può trasformarsi in un ostacolo alla ricostruzione autentica dei fatti. La Cassazione afferma che: (a) i poteri istruttori d’ufficio del giudice possono essere esercitati anche in appello, inclusa l’assunzione di prove non richieste dalle parti; (b) la produzione di nuove prove documentali in appello è ammissibile quando indispensabile ai fini della decisione e coerente con piste probatorie già emerse; (c) la valutazione sull’indispensabilità della prova nuova è giudizio di merito, insindacabile se adeguatamente motivato. Ripercorro gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità formatisi nel tempo sulla fattispecie, evidenziando come la decisione in annotazione si inserisca in una linea di continuità evolutiva con la precedente ordinanza Cass. 22 agosto 2025, n. 23732, che aveva riconosciuto la possibilità di acquisire nuove prove documentali in appello quando indispensabili per superare incertezze sui fatti costitutivi del diritto azionato. Ne emerge un principio di sistema: il giudizio del lavoro non può ridursi a una verifica formale delle decadenze processuali, soprattutto quando il primo grado si sia svolto senza una reale istruttoria. In questi casi, il giudice ha non solo il potere, ma il dovere di intervenire per evitare una frattura inaccettabile tra verità processuale e realtà dei fatti.


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