a Corte di cassazione interviene sul tema della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, offrendo una lettura estensiva e sostanziale della nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" ex art. 413, comma 2, c.p.c. La decisione valorizza le modalità concrete di svolgimento della prestazione, affermando che anche l'abitazione del lavoratore può integrare una dipendenza aziendale quando costituisca il luogo di inizio e fine dell'attività e ospiti beni strumentali essenziali.
La nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., deve essere interpretata in senso estensivo, includendo qualsiasi complesso di beni, anche di modesta entità, che abbiano propria individualità tecnico-economica e che consentano l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa presso di essi. Questa interpretazione permette di radicare il foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, favorendo la funzionalità e la celerità del processo.