05/05/2026


La conciliazione in sede sindacale non è automaticamente “protetta”: per beneficiare dell’inoppugnabilità ex art. 2113, comma 4, c.c. deve essere prevista e disciplinata dal contratto collettivo ⚖️ In assenza di tale disciplina, anche se firmata davanti al sindacato, l’intesa è una normale transazione, quindi impugnabile dal lavoratore entro sei mesi 📉 La Corte d’Appello di Milano valorizza il collegamento tra art. 2113 c.c. e art. 412-ter c.p.c.: la “sede protetta” esiste solo se modalità e sedi sono definite dalla contrattazione collettiva 🚨 Impatto pratico rilevante: molte conciliazioni oggi qualificate come “sindacali” rischiano di essere riqualificate e quindi contestabili, con aumento del contenzioso


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