Con la sentenza n. 1226 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale nella gestione dei rapporti di agenzia, confermando un orientamento ormai consolidato ma non sempre valorizzato nella prassi contrattuale.
⚖️ La naturale onerosità del patto di non concorrenza è un elemento disponibile dalle parti. La clausola che non preveda alcuna indennità a favore dell'agente non è nulla. La mancata previsione di un corrispettivo può, infatti, trovare giustificazione nella struttura economica complessiva del rapporto: il valore dell'obbligo può risultare assorbito in altri elementi del sinallagma contrattuale.
💡 La decisione amplia gli spazi di autonomia negoziale nella gestione dei costi legati alla tutela post-contrattuale della clientela, consentendo una maggiore flessibilità nella strutturazione dei contratti di agenzia.
☑️ Barbara Grasselli ha approfondito la sentenza nell'articolo: 𝗣𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗴𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮: 𝗹'𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲̀ 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗻 𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗼𝗺𝗼𝗱𝗼, pubblicato da 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗲 & 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶 𝗣𝗹𝘂𝘀 de Il Sole 24 Ore. Ha collaborato Giulia Bonadonna.
patto non concorrenza