Davvero basta un giudizio di inidoneità del medico competente per licenziare senza esporsi al risarcimento?
Dopo Cass. 2 marzo 2026 n. 4624, la risposta è no.
⚖️ Il caso nasce da un licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione.
Il lavoratore, sorvegliante antincendio, viene licenziato sulla base del giudizio del medico competente.
In giudizio, però, la consulenza medico-legale accerta che, al momento del recesso, era idoneo alle mansioni assegnate.
La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del licenziamento, ma aveva escluso il risarcimento ulteriore ritenendo assente la colpa datoriale, perché l’azienda aveva confidato nel parere del medico competente.
La Cassazione interviene.
📌 La Cassazione ribadisce che illegittimità del licenziamento e responsabilità risarcitoria non coincidono automaticamente, perché il danno resta regolato dagli artt. 1218 e 1228 c.c.
Ma aggiunge il punto decisivo: la colpa datoriale non può ritenersi esclusa per il solo fatto che il recesso sia stato adottato sulla base del giudizio del medico competente.
Perché? Perché il medico competente non è un soggetto terzo o pubblico: è un collaboratore del datore nell’adempimento degli obblighi prevenzionistici. Se l’azienda si affida solo a quel giudizio e licenzia senza ulteriori verifiche, opera la responsabilità per fatto dell’ausiliario ex art. 1228 c.c.
💡 Il principio operativo è netto: non è sufficiente invocare la visita di idoneità come schermo difensivo.
Serve una verifica reale sulla possibilità di adibizione a mansioni compatibili, anche inferiori, e, quando ne ricorrono i presupposti, sugli accomodamenti ragionevoli.
Il datore può attivare il ricorso ex art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008 davanti all’ASL.
Se non lo fa, e si limita a recepire il parere del proprio medico competente, il rischio risarcitorio resta aperto.
Per imprese e HR il messaggio è molto chiaro: l’errore difensivo è trattare l’inidoneità come automatismo espulsivo.
A mio avviso, la decisione è condivisibile perché riallinea il contenzioso alla regola dell’onere della prova e impedisce che il costo dell’errore tecnico del medico competente venga scaricato sul lavoratore.
È una pronuncia che impone istruttorie aziendali più difendibili in giudizio.