’ordinanza della Corte di cassazione 3 aprile 2026, n. 8402 affronta un tema di sicuro rilievo sistematico: la possibilità, per datore e lavoratore, di pattuire una riduzione della retribuzione al di fuori delle sedi protette, e il rapporto tra tale pattuizione, l’art. 2103 c.c. e l’art. 2113 c.c. La decisione è interessante non tanto perché offra una soluzione definitiva e lineare del problema, quanto perché mette in evidenza una vera linea di frattura tra il regime anteriore e quello successivo alla riforma operata dal d.lgs. n. 81/2015.
Il caso nasce dalla domanda proposta da un dirigente nei confronti della società datrice di lavoro. Il lavoratore aveva sottoscritto, nel 2013, un accordo di riduzione della retribuzione, giustificato dalla crisi finanziaria dell’impresa, accordo che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto avere efficacia temporanea sino al dicembre 2014, ma era stato di fatto protratto sino al 2019. La Corte d’appello di Milano aveva dichiarato la nullità dell’accordo riduttivo, riconoscendo le differenze retributive sino al dicembre 2019, oltre agli scatti di anzianità previsti dalla disciplina collettiva dei dirigenti industria.
La società ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c., sostenendo che non esisterebbe un autonomo principio generale di irriducibilità della retribuzione sganciato dalla tutela della professionalità.
La Cassazione accoglie il primo motivo, ma con una motivazione che merita particolare attenzione: non nega il nuovo approdo interpretativo formatosi sull’art. 2103 c.c. novellato, bensì censura la Corte territoriale per avere applicato quel nuovo assetto a un accordo stipulato e produttivo di effetti, almeno in parte, nella vigenza del testo precedente della norma.
retribuzione