20/07/2026


La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20005/2026, ribadisce un principio di grande rilievo, che può interessare migliaia di lavoratori.- Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto particolarmente significativi: le ripetute sanzioni disciplinari rivelatesi ingiustificate; l'assegnazione del dipendente a mansioni incompatibili con il suo stato di salute; il complessivo contesto lavorativo caratterizzato da pressione psicologica e disagio. - Tali elementi, valutati unitariamente, hanno consentito di affermare la responsabilità datoriale, pur in assenza del mobbing in senso tecnico. - La Suprema Corte ricorda inoltre un principio altrettanto importante.- L'art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro.- Il lavoratore dovrà comunque dimostrare: l'esistenza di una situazione lavorativa nociva; il danno alla salute; il collegamento tra quella situazione e il pregiudizio subito.- Una volta allegata la condizione di pericolo e il nesso causale, sarà invece il datore di lavoro a dover dimostrare di avere adottato tutte le misure concretamente idonee a prevenire il danno. -


mobbing

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